Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali
Testo vigente
Titolo I. Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonche' la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura.
2. La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
3. Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro puo' consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.
4. L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.
Art. 2
1. I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.
2. L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'art. 9.
Art. 3
1. Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui e' esposto il creditore italiano in dipendenza di:
1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;
2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;
3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa e' destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;
5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformita' delle pattuizioni contrattuali;
6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.
2. Il mancato pagamento della fornitura, purche' non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, e' equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.
3. La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma puo' essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.
4. L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa e' limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.
Art. 4
1. La garanzia e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito.
2. I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.
Art. 5
1. La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.
2. Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento.
Art. 6
1. Il sinistro e' costituito dalla perdita totale o parziale del credito.
2. Il suo ammontare e' liquidato con il procedimento, le modalita' ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.
Art. 7
1. Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.
2. Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.
3. Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.
4. Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo e' considerato come perdita del rimanente 50 per cento.
5. Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.
6. Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 e' da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente.
7. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata dara' senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
8. La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'art. 3.
9. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito.
10. Nei casi di cui ai n. 6 dell'art. 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verra' effettuata nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge.
11. Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale e' stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, allo Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.
12. I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4.
Art. 8
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.
2. I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Art. 9
1. Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'art. 1, dall'istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato cosi' composto:
1) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali;
5) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private;
6) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi;
7) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute;
8) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante della Corte dei conti;
9) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
10) un rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;
11) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
12) un rappresentante delle Imprese private di assicurazione;
13) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
2. Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.
4. Con Le stesse forme sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato.
5. Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:
a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;
b) all'accettazione dei rischi di cui all'art. 3;
c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.
6. Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'art. 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera c) del precedente comma.
Art. 10
1. La concessione della garanzia statale puo' essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali di credito.
Art. 11
1. Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.