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Concessione a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Basilicata durante gli esercizi 1952-1953 e 1953-1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera' per lire 80 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per lire 100 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1953-54.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA