Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
2. A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
Art. 2
1. Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'articolo precedente sono corrisposti, per l'anno 1953, per un numero di giornate corrispondente alla meta' di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capofamiglia.
2. Per lo stesso anno 1953 il maggior contributo previsto dall'articolo precedente per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e' applicato mediante un'addizionale al contributo per gli assegni familiari in ragione di lire 13,80 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.
Art. 3
1. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1948, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - RUBINACCI - GAVA - SALOMONE
Visto, il Guardasigilli: AZARA