Ammissione della Societa' mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti a favore delle miniere del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della Convenzione C.E.C.A
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai sensi della legge 25 giugno 1952, n. 766, relativa alla ratifica del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dell'annessa Convenzione concernente le disposizioni transitorie, e' autorizzata l'ammissione della Societa' mineraria carbonifera sarda ai benefici previsti per la produzione del bacino carbonifero del Sulcis dai paragrafi 25 e 27 della detta Convenzione.
Art. 2
1. Le quote da corrispondersi a carico dello Stato alla Societa' mineraria carbonifera sarda, secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 27 della suddetta Convenzione, sono determinate, in via presuntiva, per i periodi dal 15 marzo 1953 al 14 marzo 1954 e dal 15 marzo 1954 al 14 marzo 1955, in lire 2 miliardi per ciascun periodo.
2. Le eventuali anticipazioni corrisposte dalla Regione sarda e da istituti bancari sulle quote di cui sopra, verranno rimborsate in sede di pagamento delle quote medesime.
Art. 3
1. Alla copertura della spesa derivante dal precedente art. 2 relativamente al periodo 15 marzo 1953 - 14 marzo 1954, sara' provveduto con prelevamento del corrispondente importo dal conto di tesoreria concernente la gestione dei prodotti petroliferi d'importazione.
2. Detta somma sara' fatta affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1953-54.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MALVESTITI - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA