diritto.io

Trasferimento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni dell'ex Banca commerciale triestina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina, attualmente fruenti di rendite vitalizie corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in base alla convenzione stipulata il 1 agosto 1935 fra il commissario liquidatore dell'Istituto pensioni suddetto, da una parte, e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e Riunione adriatica di sicurta', dall'altra, sono trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni a decorrere dal 1 gennaio 1952.

Art. 2

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento di cui all'articolo precedente, nonche' le maggiorazioni derivanti da rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - RUBINACCI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA