Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per eta' dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di eta' di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
2. Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano promozioni nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre 1931, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e' effettuata, sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.
Art. 2
1. La maggiore spesa annua di complessive L. 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000 sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 246 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA