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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1952-53, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4

1. All'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

2. Ministero del tesoro:

3. Capitolo n. 187-bis. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

4. Capitolo n. 564-quater. - Premio giornaliero di presenza, ecc.

5. Ministero delle finanze:

6. Capitolo n. 283-bis. - Restituzioni e rimborsi della quota di aumento dell'addizionale, ecc.

7. Ministero dell'industria e del commercio:

8. Capitolo n. 106-ter. - Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, ecc.

9. Capitolo n. 110-bis. - Premio giornaliero di presenza, ecc.

Art. 5

1. All'elenco n. 3, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, concernenti i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e' aggiunto il capitolo n. 283-bis "Restituzioni e rimborsi della quota di aumento dell'addizionale, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Art. 6

1. All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato sono aggiunti i seguenti capitoli:

2. Ministero del tesoro:

3. Capitolo n. 179-bis. - Somma pari al 2 per cento di tutti i proventi effettivi lordi della Societa' Radio Audizioni Italia (R.A.I.) da destinare al finanziamento di manifestazioni teatrali, ecc.

4. Capitolo n. 502-bis. - Somma occorrente per la regolazione, ecc.

5. Capitolo n. 721. - Somma occorrente per la concessione di finanziamenti, ecc.

6. Ministero della marina mercantile:

7. Capitolo n. 64. - Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle societa' di navigazione, ecc.

8. Capitolo n. 65. - Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attivita' dei cantieri, ecc.

9. Capitolo n. 71. - Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attivita' dei cantieri, ecc.

Art. 7

1. La quota del provento lordo dei tabacchi venduti nel territorio nazionale, spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo di tali generi, stabilita per l'esercizio 1952-53 in ragione del 79 per cento del provento medesimo, con l'art. 2 della legge 10 luglio 1952, n. 910, e' elevata con effetto dal 1 luglio 1952, all'80 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO