Nuove misure delle indennita' di alloggio e di malaria ai cantonieri delle strade statali, previste dall'art. 57 del decreto Ministeriale 1 ottobre 1925
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'indennita' di alloggio spettante ai capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) che non godano di alloggio demaniale, e' fissata in lire 12.000 annue per il personale ammogliato o vedovo con prole minorenne convivente ed a carico; in lire 9000 annue per il rimanente personale.
2. L'indennita' di malaria prevista per i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'A.N.A.S. che risiedano in localita' riconosciute malariche, e' fissata nella misura di lire 24 giornaliere.
3. Le nuove misure delle indennita' di cui ai due precedenti commi hanno effetto dal 1 luglio 1951.
Art. 2
1. Alla spesa di lire 58.775.775 annue derivante dal presente provvedimento, verra' fatto fronte, relativamente agli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, con i fondi in dotazione al capitolo 3 del bilancio passivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1952-53.
2. Alla maggiore spesa di annue lire 58.775.775 per gli esercizi 1953-54 e successivi, verra' provveduto con lo stanziamento dei capitoli corrispondenti a quello suindicato per gli esercizi stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO