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Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto per la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonche' delle famiglie del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede, per tutta la durata della validita' della legge medesima, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle indennita' e rimborsi inerenti ai trasferimenti di sede del personale statale e relative famiglie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO