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Modifica dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativo alla nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'art. 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, e' sostituito dal seguente, "Art. 21. - Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia - cui e' affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale e' conferito il grado 6° di gruppo A - e' nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e noi superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO