Approvazione del testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato l'annesso testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare, applicabili indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare nonche' agli idrovolanti civili e militari.
Art. 2
1. Le suddette disposizioni entrano in vigore a datare dal 1 gennaio 1954 e da tale data sono abrogati il regio decreto 13 dicembre 1896, n. 577, il regio decreto 26 aprile 1906, n. 161, e il regio decreto 23 giugno 1930, n. 1250.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO