Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I minimi di salario e tutte le indennita' corrisposte in denaro previsti in ciascuna Provincia, in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per cento.
Art. 2
1. L'indennita' di contingenza, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, prevista per i lavoratori di cui all'art. 1 della presente legge, e' aumentata nella misura del 30 per cento.1
Art. 3
1. I valori convenzionali degli elementi attualmente corrisposti in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) e le indennita' sostitutive, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938, sono aumentati a tutti gli effetti di legge e contrattuali nella misura del 50 per cento.
Art. 4
1. Le indennita' sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonche' i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.
Art. 5
1. Per i portieri autorizzati ad esercitare altri mestieri nello stabile, i minimi di salario derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e l'indennita' di contingenza potranno essere ridotti in misura non eccedente il 30 per cento.
Art. 6
1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori, nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulla locazione degli immobili urbani 23 maggio 1950, n. 253.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO -
VILLABRUNA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO