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Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 novembre 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai prevista dalla tabella 1 allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO