Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed e' composto come segue:
a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;
b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;
f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;
g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Art. 2
1. L'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - TAMBRONI - GAVA -
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO