Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.
2. Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 2
1. Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facolta' di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti, dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.
2. La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.
Art. 3
1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960.
2. Non sono applicabili, limitatamente ai conti consuntivi di cui al comma precedente, le norme dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.
Art. 4
1. Il termine di cui all'art. 308 del testo unico approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ed all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, e' prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati.
Art. 5
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO