Cumulabilita' delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:
1) decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 68, a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterna Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;
2) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680, a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;
3) legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;
4) legge 1 dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.
2. Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 800.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 485 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO