Modificazioni alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati "presenti alle bandiere", ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilita' si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto art. 1 e dall'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49.
2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare "presenti alle bandiere" i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili e' fissato al 24 marzo 1948.
Art. 2
1. Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere", stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e' fissato a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'art. 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" e' fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilita'.
Art. 3
1. Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di "presenti alle bandiere" effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178:
2. 200 per cento graduati e militari di truppa;
3. 180 per cento sottufficiali;
4. 150 per cento ufficiali inferiori;
5. 120 per cento ufficiali superiori;
6. 100 per cento ufficiali generali.
7. Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.
Art. 4
1. Alla maggiore spesa di lire 112 milioni derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 12 milioni con i fondi gia' stanziati nei capitoli 306 (lire 10 milioni) e 308 (lire 2 milioni) del predetto stato di previsione della spesa.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO