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Accettazione ed esecuzione della Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

1. All'onere di dollari U.S.A. 10.000 derivante dalla esecuzione della suddetta Convenzione, nonche' a quello risultante dall'obbligo assunto dal Governo italiano di concedere al Centro internazionale di calcolo un mutuo di dollari 75.000, valutato complessivamente a circa lire italiane 55.000.000, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il Primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. Il Governo italiano e' autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO