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Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I Consigli direttivi - degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

2. A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO