Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, e' modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555: Grado Qualifica Posti -----------------------------------------------------------------
6° - Ispettori scolastici . . . . . . . . . . . . . . . n. 281
7°-8° - Direttori didattici. . . . . . . . . . . . . . " 2.121
------ n. 2.402 ------1 Ai direttori didattici durante il periodo di prova e' attribuito lo stipendio massimo del grado 8°. Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°. Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°. Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianita' in questo grado.
Art. 2
1. Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, e' collocato nel grado 7° secondo l'ordine di anzianita' e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianita' precedentemente compiuti.
2. A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianita' di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova.
3. Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado 7° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, e' collocato nel grado 6° secondo l'ordine di anzianita' e con l'attribuzione al grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianita' compiuti come ispettori di circoscrizione.
Art. 3
1. Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si fara' fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.
Art. 4
1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO