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Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, e' dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

1. Ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia, i quali, per ragioni inerenti al servizio, debbano prestare la propria opera nelle suddette giornate, competera' il diritto alla doppia retribuzione giornaliera per ognuna di esse.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta' per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori nei limiti previsti dall'art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - ROMITA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO