Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in piu' del numero stabilito per ciascun grado, purche' si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
2. Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo art. 2.
3. I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.
Art. 2
1. Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo A e B, possono essere promossi impiegati di gruppo B in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purche' il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.
2. Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposta le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO