Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La tabella n. 1 allegata al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato va modificata, per quanto riguarda la Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai permanenti, come appresso:
Capi operai . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 5
1ª categoria specializzati. . . . . . . . . . . " 60
2ª " qualificati. . . . . . . . . . . . " 15
3ª " comuni . . . . . . . . . . . . . . " 6
4ª " manovali . . . . . . . . . . . . . " 3
6ª " specializzate. . . . . . . . . . . " 1
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Totale . . . N. 90
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO