diritto.io

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'art. 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'assegno di superinvalidita' stabilito dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.

Art. 3

1. Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1 ottobre 1952.

Art. 4

1. All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvedera' con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO