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Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le opere per la costruzione dell'aeroporto in localita' Genova-Sestri e quelle per la sistemazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di massima in data 1 febbraio 1951, approvato dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio 1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 368, sono dichiarate opere di pubblica utilita';

2. L'aeroporto di Genova-Sestri fara' parte del demanio dello Stato.

Art. 2

1. L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 e' demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale vi provvedera' a mezzo di appositi stanziamenti sui fondi finanziati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla istituzione del Consorzio, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, ed alle condizioni particolari stabilite con la convenzione di cui al secondo comma del successivo art. 8.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad apportare modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova ai nuovi compiti al Consorzio predetto affidati per effetto della costruzione dell'aeroporto e delle operazioni di gestione e manutenzione di cui al successivo art. 9.

3. La gestione finanziaria relativa alla costruzione dell'aeroporto e' tenuta dal Consorzio distinta dal proprio bilancio.

Art. 3

1. Le espropriazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti dovranno essere iniziate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere portate a termine entro quattro anni.

2. I lavori per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovranno essere iniziati entro un anno e portati a termine entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvedera' direttamente alle operazioni di esproprio sulla base di piani di esproprio e di sistemazione approvati dal Ministero della difesa.

4. Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennita' offerta ai termini dell'art. 24 della predetta legge, il prefetto fara' ricorso all'Ufficio tecnico erariale di Genova. Le perizie compilate da detto Ufficio equivarranno, per tutti gli effetti dell'art. 48 della suddetta legge, alle perizie di cui al citato art. 32.

Art. 4

1. E' concesso il contributo statale annuo di lire 500 milioni per 30 anni, dal 1954-55 al 1983-84, a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, quale concorso nelle spese per le opere di cui all'art. 1.

2. La misura del suddetto contributo sara' proporzionalmente ridotta se la spesa per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovesse risultare inferiore a quella preventivata di lire 12 miliardi e 800 milioni.

Art. 5

1. A completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri contribuiranno gli enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo art. 8 mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalita' e alle scadenze stabilite nella predetta convenzione.

2. Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°.

Art. 6

1. Le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'art. 4 della convenzione di cui all'art. 8, i quali vi contribuiranno pro quota.

2. Le attivita' della gestione dell'aeroporto saranno innanzitutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente.

3. Qualora, in seguito, le attivita' di gestione dell'aeroporto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerali e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto.

Art. 7

1. Tutte le convenzioni e gli atti economici necessari o connessi con la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'aeroporto sono esenti da qualsiasi tributo od onere di qualsiasi natura, ivi compresa l'imposta generale sulle entrate conseguenti a dette convenzioni.

2. Sono altresi' esenti da qualsiasi imposta o tassa le contribuzioni di cui all'art. 5 nonche' le eventuali donazioni ed oblazioni devolute per lo stesso scopo e per l'esercizio dell'aeroporto; tutti gli atti necessari per la determinazione e la liquidazione delle contribuzioni suddette nonche' quelli necessari per le relative accettazioni; i contratti di appalto per la costruzione e manutenzione dell'aeroporto nonche' i contratti relativi alle operazioni finanziarie connesse con gli appalti stessi, compresi quelli per l'eventuale cessione del contributo dello Stato e dei contributi previsti dall'art. 5.

3. L'esenzione riguarda anche le imposte comunali, ivi compresa l'imposta di consumo sui materiali destinati alla costruzione e manutenzione dell'aeroporto.

4. Le contribuzioni di cui al primo comma dell'art. 5 sono deducibili dal reddito degli enti sovventori.

Art. 8

1. La convenzione in data 13 febbraio 1954, n. 824 di repertorio, allegata alla presente legge, stipulata tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, da una parte, ed il Comune, la Provincia, la Camera di commercio, industria e agricoltura, la Cassa di risparmio, l'Ente provinciale per il turismo di Genova, la Societa' per azioni "Ansaldo", la Societa' per azioni "Piaggio e C." e la Fondazione "Attilio Odero", dall'altra, con la quale sono stabilite l'entita', la durata e le modalita' del versamento delle contribuzioni che i predetti enti pubblici e privati dovranno devolvere per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 nonche' i particolari rapporti intercedenti tra le parti, e' resa esecutiva con l'entrata in vigore della presente legge.

2. Con altra convenzione da stipularsi tra il Ministero della difesa e il Consorzio autonomo del porto di Genova e che sara' approvata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze, il tesoro, i lavori pubblici, il lavoro e la previdenza sociale, l'industria ed il commercio e la marina mercantile, saranno regolati i rapporti tecnici e finanziari relativi all'esecuzione delle opere per la costruzione dell'aeroporto e sistemazione dell'attigua zona.

Art. 9

1. La gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal Consorzio autonomo del porto di Genova che vi provvedera' in conformita' della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni emanate ai sensi del secondo comma dell'art. 2, e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo.

2. Il Consorzio autonomo del porto di Genova fara' fronte a detti incombenti con i proventi di esercizio dell'aeroporto, ivi compresi quelli previsti dall'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, tenendo distinta la relativa gestione finanziaria nel proprio bilancio.

Art. 10

1. Apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilira' i rapporti tra il Ministero della difesa ed il Consorzio autonomo del porto di Genova circa la gestione e l'esercizio dei servizi dell'aeroporto, precisera' i limiti di competenza e di attribuzione tra il predetto Ministero ed il Consorzio e determinera' in particolare le norme per la sicurezza della navigazione aerea nei rapporti con quella marittima nonche' quelle relative al servizio dei segnalamenti marittimi ed aerei.

2. Lo stesso regolamento determinera' le tasse di approdo e le altre tasse che il Consorzio autonomo del porto di Genova sara' autorizzato a riscuotere dagli utenti dell'aeroporto.

Art. 11

1. La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l'art. 5 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984.

2. L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, e' parimenti prorogata al 30 giugno 1984.