Determinazione del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La pianta organica del personale salariato di ruolo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, e' determinata come segue:
1) capi operai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20
1ª categoria: operai specializzati. . . . . . . . . " 66 2ª categoria: operai qualificati. . . . . . . . . . " 40 3ª categoria: operai comuni . . . . . . . . . . . . " 194 7ª categoria: operaie comuni. . . . . . . . . . . . " 170 ----
Totale . . . n. 490
Art. 2
1. E' abrogato il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1313, concernente la tabella organica del personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO