Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il testo dell'art. 412 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 412 (Responsabilita' del vettore pel bagaglio). - "Il vettore e' responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli e' stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non e' responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore".
Art. 2
1. Il testo dell'art. 423 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 423 (Limiti del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".
Art. 3
1. Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente:
Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.
Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".
Art. 4
1. Il testo dell'art. 943 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 943 (Limiti del risarcimento nel trasporto di persone). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo', per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.
Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non puo' superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione".
Art. 5
1. Il testo dell'art. 944 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 944 (Responsabilita' e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati). - "Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di se', dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.
Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non puo' essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero".
Art. 6
1. Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 952 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.
Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria".
Art. 7
1. Il testo dell'art. 967 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 967 (Limite del risarcimento complessivo). - "Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'art. 965, e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire".
Art. 8
1. Il testo dell'art. 968 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 968 (Concorso dei creditori). - "I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale e' limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.
Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose e' inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone e' inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose".
Art. 9
1. Il testo dell'art. 975 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 975 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.
Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire".
Art. 10
1. Il testo dell'art. 976 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 976 (Concorso dei creditori). - "Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona".
Art. 11
1. Il testo dell'art. 998 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 998 (Indennita' di assicurazione). - "L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire.
Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato".