Stanziamento di fondi per il finanziamento dei lavori da eseguire dalle Ferrovie dello Stato per la sistemazione della stazione di Milano Porta Nuova con abbassamento del piano del ferro e l'allacciamento della stazione stessa con la linea di Monza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di lire 5.500.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della stazione di Milano Porta Nuova con abbassamento del piano del ferro ed allacciamento della stazione stessa con la linea di Monza, in dipendenza della convenzione stipulata col comune di Milano, in virtu' del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1469, dai Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e di grazia e giustizia, in data 4 febbraio 1939.
Art. 2
1. Gli accordi conclusi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con il comune di Milano per le varianti da apportare, per esigenze tecniche o urbanistiche, al piano di lavori previsto nella convenzione indicata all'articolo precedente, saranno approvati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro. Le maggiori spese derivanti dalle varianti richieste dal comune di Milano per ragioni di sistemazione urbanistica della zona interessata dai lavori, saranno a carico del Comune stesso.
Art. 3
1. La sovvenzione di cui all'art. 1 sara' fornita dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in cinque esercizi finanziari in ragione di lire 500.000.000 per l'esercizio 1954-55; lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56; 1956-57; 1957-58; lire 500.000.000 per l'esercizio 1958-1959.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO