Spesa di lire 75.000.000 da effettuare dal Ministero del commercio con l'estero per le esigenze relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad effettuare la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituti a Boston, Los Angeles e New Orleans.
Art. 2
1. E' inoltre autorizzata una spesa di lire 35 milioni entro la quale potra' essere concesso un contributo, a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei Paesi appartenenti all'area del dollaro.
Art. 3
1. Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalita' di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1918, n. 153, che approva l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.
2. Le modalita' per i suddetti rimborsi, nonche' per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.
Art. 4
1. Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni di cui alla presente legge verra' provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio 1951-52.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO