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Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.

Art. 2

1. La maggiore spesa annua di complessive lire 59.220.000 derivante dalla presente legge gravera' per lire 46.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 3.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 10.220.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

2. L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54, calcolato in complessive lire 177.660.000, sara' fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei suddetti Ministeri per l'esercizio medesimo:

  1. 1) capitolo n. 250 Ministero della difesa (lire 138.000.000);

  2. 2) capitolo n. 61 Ministero di grazia e giustizia (lire 9.000.010); capitolo n. 65 Ministero delle finanze (lire 30.660.000).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO