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Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dei trasporti, servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, ufficio stralcio monopolio carboni, e' autorizzato ad effettuare, in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1911, n. 59, direttamente o tramite i commercianti assegnatari, la liquidazione ed il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per il ricevimento dei carboni esteri via terra, anziche' via mare, durante il periodo bellico, fino al 28 maggio 1911 incluso, a tutti i beneficianti di assegnazioni di entrambe e cioe' cokerie officine gas, industrie siderurgiche, commercianti in carbone da riscaldamento, artigiani, industrie e enti vari e ulteriormente, fino al 24 aprile 1915 incluso, soltanto alle officine gas, alle cokerie ed alle industrie siderurgiche.

2. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore della, presente legge.

3. Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per il periodo successivo al giorno in cui maturarono condizioni delle singole concessioni.

Art. 2

1. Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai carboni che risultino venduti a prezzi superiori a quelli fissati di autorita' ovvero destinati a scopi diversi da quelli stabiliti.

2. Le disposizioni stesse non si applicano altresi', alle forniture effettuate dopo l'8 settembre 1943 ad industriali ed enti vari controllati dalle autorita' tedesche e per esigenze di queste, nonche' alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che le dette forniture e provviste siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

3. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Art. 3

1. I documenti esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimera' il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova forniti;.

2. Alla stessa Commissione potranno altresi' essere rimesse per il parere le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimento determinati dagli eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione tecnica prescritta ai funi del pagamento del reintegro.

Art. 4

1. In sede di liquidazione delle integrazioni, oggetto della presente legge, il Ministero dei trasporti puo' ripetere l'ammontare delle quote precedentemente corrisposte, risultanti non dovute, o comunque le maggiori somme eventualmente erogate a favore del richiedente.

2. Indipendentemente dal disposto del precedente comma nei casi in cui il Ministero dei trasporti abbia concesso rimborsi e l'intervento finanziario non risulti in tutto o in parte giustificato dal maggior costo del pro dotto rispetto ai prezzi stabiliti in funzione del trasporto del carbone via mare, il beneficiario del rimborso e' tenuto a restituire le somme ricevute oltre alla misura necessaria.

Art. 5

1. Ai rimborsi di cui all'art. 1 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' per lire 152.113.180 con le disponibilita' della gestione stralcio del Monopolio carboni e per lire 20 milioni con un'assegnazione da parte del Ministero del tesoro, cui si fara' fronte con parte delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1951-52.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA - VILLABRUNA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO