Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1953.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO