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Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.

Art. 2

1. La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi, alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.

Art. 3

1. Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori relativi, debbono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma autenticata da notaio per valori superiori a lire 10.000 o riconosciuta vera dal sindaco del Comune di residenza per valori fino a lire 10.000, nella quale siano specificate: le generalita' ed il domicilio del proprietario del deposito nonche' della persona per conto della quale il deposito venne effettuato: l'ammontare del deposito e, se trattisi di deposito in effetti pubblici, la specie dei titoli depositati; la Tesoreria presso la quale venne eseguito il versamento o la consegna e la relativa data; la causale del deposito; la data fino alla quale la Intendenza ha provveduto al pagamento degli interessi; le operazioni effettuate sul deposito; i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni, gli atti di trasferimento ed altri eventuali impedimenti gravanti sul deposito stesso.

2. I richiedenti, sotto la loro personale responsabilita', dovranno esplicitamente attestare che quanto da essi dichiarato corrisponde a verita' e che si assumono le responsabilita' civile e penale delle loro dichiarazioni.

3. Essi dovranno inoltre unire, a corredo delle dichiarazioni stesse, le ricevute provvisorie, le polizze, le attestazioni di vigenza dei depositi ed ogni altro documento che sia in loro possesso e che all'operazione richiesta si riferisca. Ove l'interessato manchi dei documenti dei quali dovrebbe essere in possesso, egli dovra' indicarne e giustificarne le ragioni.

4. La Cassa, valutata l'attendibilita' della dichiarazione e gli atti in suo possesso, ha facolta' di provvedere o meno all'operazione richiesta, sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di amministrazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a coloro che sono in possesso della cittadinanza.

Art. 4

1. Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolamenti notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, esplicheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le prescrizioni che fossero gia' verificate.

2. Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolari, la Cassa, valutata la loro attendibilita', potra' invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frattanto, sospese le operazioni di disponibilita' dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito la Cassa potra' procedere, senza alcuna responsabilita', alle operazioni stesse.

Art. 5

1. Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1 luglio 1945.

2. Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonche' i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

Art. 6

1. Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'art. 1 ed i relativi interessi si presumeranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7

1. I provvedimenti ed i documenti gia' di competenza di autorita' non piu' sottoposte territorialmente alla sovranita' dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 8

1. Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.

2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 9

1. In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al line di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantaggio, fa false dichiarazioni, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - TREMELLONI VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO