Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli archivi notarili; cessati dal servizio a partire dal 1 maggio 1946 o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualita' predette, anteriormente al 1 maggio 1940:
a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1953;
b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1 maggio 1946 al 31 dicembre 1952.
Art. 2
1. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli archivi notarili corrispondera' all'E.N.P.A.S., entro la data del 1 gennaio 1954, il contributo straordinario di riscatto di lire 25.000.000, calcolato complessivamente per tutto il personale dell'Amministrazione medesima, gia' cessato o tuttora in servizio.
Art. 3
1. Il personale ancora in servizio alla data del 1 gennaio 1953, che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'art. 1, e' tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo, mediante la corresponsione all'Amministrazione degli archivi notarili di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo goduto alla data predetta, per il numero intero degli anni di servizio di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione stessa anteriormente al 1 maggio 1940, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori a sei mesi, e computando, quelle superiori, per un anno intero.
2. La corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:
1) con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, in un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) con ritenuta sull'importo ancora dovuto dall'E.N.P.A.S. a titolo di indennita' di buonuscita, per il personale gia' cessato dal servizio a tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO