Trasferimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara titolari di rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli ex impiegati del soppresso Istituto nazionale infortuni per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e i loro superstiti, attualmente fruenti di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformita' a quanto stabilito nell'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1934, n. 1499, sono trasferiti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed ammessi a fruire delle relative prestazioni, a decorrere dal 1 gennaio -1953.
Art. 2
1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni provvedera' a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le riserve matematiche relative alle rendite vitalizie in corso di godimento alla data del trasferimento indicata nell'articolo precedente, nonche' le maggiorazioni derivanti da eventuali rivalutazioni disposte per legge a favore dei titolari di rendite vitalizie.
Art. 3
1. I trattamenti di rendita di cui al precedente articolo sono equiparati, per gli effetti previsti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, alla pensione base dell'assicurazione generale obbligatoria risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI -
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO