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Norme integrative relative al collocamento a riposo del generale d'armata aerea Giuseppe Valle

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. in deroga all'articolo unico, primo comma, del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 225, al generale d'armata aerea Giuseppe Valle, collocato a riposo in base al citato articolo unico, e' ripristinato, con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

Art. 2

1. Alla copertura della spesa di lire 630.000 che derivera' dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO