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Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

Art. 2

1. Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45, collocati o da collocare in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita' militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

Art. 3

1. Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 594, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'art. 3-bis della legge 15 luglio 1950, n. 594, e dal precedente art. 1, e' considerato utile ai fini della pensione.

2. L'art. 3-ter della legge 15 luglio 1950, n. 594, e' abrogato.

Art. 4

1. Ferme restando le disposizioni transitorie dell'art. 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che siano stati riammessi nel Corpo a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e che, posteriormente al periodo previsto dalle anzidette disposizioni transitorie, vengono raggiunti dai limiti di eta' senza aver compiuto venti anni di servizio effettivo utile per la pensione, sono collocati a riposo al compimento di tale limite di servizio.

2. Il periodo di servizio prestato da richiamato o trattenuto nella Guardia di finanza dai finanzieri riammessi in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, e' computato ai fini dell'anzianita' utile per l'avanzamento ad appuntato.

Art. 5

1. I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di eta' o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del Corpo musicale.

2. Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307.

Art. 6

1. Gli aiutanti di battaglia della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'.

Art. 7

1. Al maggior onere derivante dal precedente art. 2, valutato in lire 80.000.000, si fara' fronte con una riduzione di uguale ammontare dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, relativo agli stipendi e paglie dei militari del Corpo della guardia di finanza.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con, propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO