diritto.io

Concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni all'Universita' di Bologna per gli studi di speleologia cui attende l'istituto di geologia dell'Universita' medesima

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 2 milioni a favore dell'Universita' di Bologna per l'espletamento di speciali studi e ricerche sulle grotte italiane, con particolare riferimento a quelle di Castellana (Puglia), cui attende l'Istituto di geologia dell'Universita' medesima.

Art. 2

1. All'onere di cui all'art. 1, che fara' capo allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54 con riduzione dello stanziamento del capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO