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Modificazioni all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 luglio 1953, e' esteso ai verificatori, nonche' agli operai e manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione, l'aumento del 40 per cento del premio di rendimento e di interessamento al servizio previsto dalla lettera d), di cui alla tabella annessa all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 2

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico sullo stanziamento del capitolo delle spese di personale del servizio materiale e trazione, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ad essa si fara' fronte con corrispondenti economie da realizzarsi nella spesa per trasferte, gravante sul citato capitolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO