Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine accordato al personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura per l'esercizio della facolta' di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, e' riaperto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni.
2. In caso di esercizio di tale facolta', si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 1.429.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO