diritto.io

Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria e' concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

2. Tale contributo sara' ripartito, con decreto del Ministro per le finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla, popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.

Art. 2

1. I fondi per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

2. All'onere di lire 500 milioni relativo al contributo dovuto per l'anno 1952 si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

3. La spesa di lire 500 milioni per il contributo relativo all'anno 1953 sara' fronteggiata a carico del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

4. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO