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Contributo per il completamento del Tempio di Cargnacco, per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere la somma di lire 30 milioni al Comitato esecutivo nazionale per il completamento del Tempio per i caduti e dispersi in guerra su tutti i fronti, da erigersi a Cargnacco del Friuli.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto mediante una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 485 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO