Concessione di un contributo annuo di lire cinque milioni all'Universita' di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 5.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 all'Universita' di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul Monte Terminillo.
Art. 2
1. Alla spesa di cui al precedente articolo verra' fatto fronte per l'esercizio 1953-54 con una riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO