Trasformazione in Facolta' del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1953-54 il corso di laurea in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e' costituito in Facolta'.
2. L'Istituto di cui al precedente comma assume la denominazione di Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere e comprende le seguenti Facolta':
1) di economia e commercio;
2) di lingue e letterature straniere.
Art. 2
1. I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono cosi' ripartiti:
2. Facolta' di economia e commercio - posti di ruolo n. 9;
3. Facolta' di lingue e letterature straniere - posti di ruolo n. 7.
4. Alla Facolta' di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romanza.
Art. 3
1. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'ordinamento didattico dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, intendendosi che la Facolta' di lingue e letterature straniere rilascera' la laurea di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, gia' propria del corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio, mentre quest'ultima Facolta' continuera' a rilasciare le lauree e i diplomi previsti dalle tabelle VIII, X e XI annesse al citato decreto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO