Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1 gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore del. Gruppo Medaglie d'oro al valor militare e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l'art. 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e con l'art. 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.
Art. 2
1. All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO