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Concessione a favore dell'Universita' libera di Camerino di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a otto anni, a far tempo dell'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire venti milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire venticinque milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata a favore della Universita' libera di Camerino, per un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un contributo straordinario annuo, che viene stabilito in lire 20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i sette esercizi successivi.

Art. 2

1. Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO