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Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.), in liquidazione, e' autorizzato a procedere alla liquidazione ed al pagamento dei seguenti oneri determinati dalle contingenze del periodo bellico:

  1. 1) maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45, in raffronto alle tariffe nazionali, per i trasporti dei cereali e derivati eseguiti nell'ambito della disciplina di approvvigionamento cui era preposto il predetto Ufficio;

  2. 2) differenze di prezzo sui quantitativi di grano tenero, cereali minori e farine giacenti presso molini e pastifici alla mezzanotte del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1 aprile 1944 per la farina per panificazione;

  3. 3) differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati impiegati nella campagna 1944-45 per la panificazione ed esitati ai minori prezzi della farina per panificazione.

Art. 2

1. Al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo, l'U.CE.FA.P. provvede con le eccedenze attive del proprio bilancio, dopo aver provveduto alla liquidazione del personale, fino alla concorrenza dell'avanzo finale di gestione.

2. Il pagamento delle differenze di prezzo e delle maggiori spese di trasporto di cui al precedente art. 1 e' subordinato al versamento all'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste di quanto risultante a debito del percepiente per differenze di prezzo, quote, contributi o per altro titolo. L'U.CE.FA.P. e' a tal fine autorizzato a trattenere sulle somme da erogare ai sensi dell'art. 1 quanto dovuto dal percepiente stesso per i titoli innanzi specificati.

Art. 3

1. Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. provvedera' alla liquidazione delle partite passive ed attive come sopra indicate in conformita' del parere di apposito Comitato nominato dall'Alto Commissariato della alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e composto da cinque membri comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, due del Ministero del tesoro, uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed uno dell'U.CE.FA.P.

2. A detto Comitato sono altresi' demandate le funzioni di vigilanza e di controllo sulle operazioni di liquidazione delle pendenze oggetto del presente provvedimento.

3. L'esame della documentazione prodotta dagli aventi diritto in forma dubbia od incompleta e' demandato alla Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Art. 4

1. Sono convalidati, salvo opposizione del Comitato di cui all'articolo precedente, da proporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P. per i titoli di cui al precedente art. 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente od amministrazione.

Art. 6

1. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino vendute a prezzi superiori a quelli ufficialmente stabiliti o che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

2. I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7

1. Sui reintegri oggetto della presente legge non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

Art. 8

1. Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, silla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'autorita' giudiziaria e quelle sulla facolta' di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.

Art. 9

1. Il commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. per i pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato, ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10

1. L'avanzo finale della liquidazione dell'U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di cui al presente provvedimento, nonche' di eventuali altre pendenze comunque connesse alla soppressione dell'Ufficio stesso, disposta con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, e' devoluto al Ministero del tesoro.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO