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Interpretazione dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO