Riscossione della imposta di consumo sulle bevande vinose
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma puo' essere data nei soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna".
Art. 2
1. Al secondo comma dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal secondo comma dell'art. 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 71 e dall'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO