Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il termine di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo B che a quelle tipo M e tipo E.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO